(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 85 del 13 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Integrazione della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42
 
  1.  All'art. 2 della legge regionale n. 42 del 1981, concernente la
classificazione delle aziende alberghiere, dopo il  quarto  comma  e'
aggiunto il seguente comma:
  "Nelle  camere  delle  strutture alberghiere esistenti, puo' essere
consentito, in via temporanea  ed  esclusivamente  su  richiesta  del
cliente,  un  ulteriore posto letto per la sistemazione di bambini di
eta' non superiore a dodici anni, in deroga  ai  limiti  dimensionali
stabiliti  dalla  legislazione vigente in materia. Tale utilizzazione
cessa al momento della partenza del cliente  e  si  ristabiliscono  i
posti letto previsti".